Niente revoca della patente se a circolare con un mezzo sottoposto a sequestro amministrativo è un soggetto diverso dal custode

Il Giudice di Pace di Catania, con sentenza dell’ 8 febbraio 2024, ha annullato la sanzione accessoria della revoca della patente, disposta con un verbale elevato per violazione dell’art. 213, comma 8, C.d.S., nei confronti del custode di un ciclomotore, sottoposto a sequestro amministrativo, che aveva consentito al figlio di circolare con detto veicolo.

Il nostro studio legale ha impugnato il verbale rilevando come la Circolare emanata in data 21/01/2019 dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, contrassegnata con prot. n. 300/A/559/19/101/20/21/4, avesse limitato la sanzione della revoca della patente alla sola ipotesi in cui «…sia lo stesso custode a circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro». Con argomentazioni logiche e condivisibili, il Ministero, difatti, ha chiarito che quando il conducente del veicolo sequestrato sia un soggetto terzo «…non si ravvisano gli estremi dell’abuso del titolo di guida che giustificano l’applicazione di una sanzione accessoria riguardante la patente di guida».

Nel caso di specie, il soggetto sorpreso a circolare con il motoveicolo sequestrato non era il custode, ma il figlio e, pertanto, all’opponente non poteva addebitarsi una condotta abusiva del titolo di guida.

Abbiamo anche evidenziato che l’art. 213, comma 8, C.d.S. è stato oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale con la Sentenza n. 246 del 09/12/2022, con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 213, comma 8, C.d.S. nella parte in cui dispone che «si applica», anziché «può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente. Il rigore previsto dal testo originario della disposizione è stato ritenuto lesivo dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di necessaria proporzionalità della sanzione amministrativa rispetto all’illecito commesso. L’automatismo prescritto, difatti, precludeva al Prefetto e al Giudice, in sede di opposizione, di valutare la necessità della revoca della patente, tenendo conto delle complessive circostanze peculiari del caso concreto. I criteri di valutazione, come individuati dalla Consulta, sono la gravità della violazione dei doveri di custodia e le ripercussioni che la revoca della patente ha su aspetti essenziali della vita, nella sua quotidianità, e del lavoro.

Nel caso di specie, la disposta revoca della patente non appariva proporzionata al presunto illecito contestato, considerato che il figlio si era posto alla guida del ciclomotore sotto sequestro senza l’autorizzazione del padre e che la revoca della patente avrebbe avuto gravi ripercussioni sulla quotidianità dell’opponente.

Il Giudice di Pace di Catania ha quindi accolto il ricorso e annullato la sanzione accessoria della revoca della patente disposta nei confronti del custode del mezzo.